Home > Statuto

Art. 1 – Costituzione

  1. E’ costituita con sede in Roma, via Cheren, 4  00199 l’associazione denominata Maluba – organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
  2. L’associazione :
    – persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
    – svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
    – non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
    – impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
    – in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.
  4. L’associazione ha durata illimitata.

Art.  2 – Attività

  1. L’associazione svolge a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo e delle minoranze indifese e dimenticate le seguenti attività:
    – promuove e realizza progetti di natura sociale, anche mediante interventi economici;
    – organizza la raccolta di farmaci e di altro materiale di pubblica utilità per le necessità igienico-sanitarie;
    – promuove l’educazione alimentare ed igienico-sanitaria nelle varie specialità della medicina;
    – promuove la cura dell’infanzia, combatte le malattie e l’emarginazione, favorendo l’istruzione e l’autosviluppo;
    – tutela la dignità della persona umana ed i suoi diritti fondamentali alla salute, al lavoro, alla casa, alla famiglia;
    – favorisce le adozioni a distanza;
    – promuove viaggi di volontari, previa idonea preparazione nei Paesi in via di sviluppo al fine di agevolare la conoscenza dei luoghi e dei problemi, gli scambi culturali, la preparazione ai progetti assistenziali e l’organizzazione della rete dei servizi;
    – riconosce a coloro che, per motivati meriti, si distinguono nei confronti della comunità, dell’Associazione o delle sue finalità, il titolo di “Amico Onorario” secondo le modalità indicate nel Regolamento Attuativo.
    – favorisce l’integrazione di cittadini stranieri nella società italiana; organizza e realizza attività di tipo informativo e formativo anche professionale utile ad un apprezzabile loro reinserimento in patria.
  2. Le attività dell’Associazione si svolgono in osservanza di questo Statuto e del Regolamento Attuativo stilato ed approvato annualmente dal Comitato.

Art. 3 – Soci

  1. Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
  2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
  3. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
  4. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
    – dimissioni volontarie;
    – non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
    – morte;
    – indegnità deliberata dal comitato. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 4 – Diritti e obblighi dei soci

  1. Tutti i soci hanno diritto a: 
    – partecipare alle assemblee;
    – votare direttamente o per delega; 
    – richiedere la convocazione di un’Assemblea Straordinaria secondo le modalità indicate nell’art.6 comma 4;
    – essere rimborsati, previa documentazione, delle spese sostenute per la partecipazione autorizzata ad attività dell’Associazione stessa;
    – recedere dall’appartenenza all’associazione.
  2. I soci sono obbligati a:
    – rispettare gli articoli del presente statuto e le norme del suo Regolamento Attuativo; 
    – pagare le quote sociali e gli eventuali contributi approvati dall’Assemblea; 
    – prestare in base alla loro capacità e disponibilità la loro opera per lo svolgimento dei compiti preventivamente concordati;
    – rimborsare gli introiti ricavati dalla loro partecipazione ad attività associative.

Art. 5 – Organi

  1. Sono organi dell’associazione:
    – l’assemblea;
    – il comitato;
    – il presidente;
    – il collegio dei revisori dei conti (eventuale)

Art. 6 – Assemblea

  1. L’assemblea è costituita da tutti i soci.
  2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
  3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta ed affissione presso la bacheca dell’Associazione.
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  5. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
  6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
  7. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
  8. L’assemblea ha i seguenti compiti:
    – eleggere il Presidente;
    – eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
    – approvare il programma di attività proposto dal comitato;
    – approvare il bilancio preventivo;
    – approvare il bilancio consuntivo;
    – approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
    – approvare l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 7 – Comitato

  1. Il comitato è composto dal Presidente e da quattro membri scelti dallo stesso tra i Soci. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
  2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi.
  3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta ed affissione presso la bacheca associativa.
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
  5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
  6.  Il comitato ha i seguenti compiti:
    – assumere il personale;
    – nominare il segretario e/o il tesoriere;
    – fissare e raccogliere in un Regolamento di validità annuale le norme per il funzionamento dell’associazione;
    – sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
    – stilare la proposta di programma generale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
    – determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
    – accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
    – ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
    – nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione.

Art. 8 – Presidente

  1. Il presidente è eletto dall’assemblea ed è scelto tra i Soci che abbiano ricoperto almeno una volta la carica di Presidente o di membro del Comitato. 
  2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4, e 7, comma 4 e comunque qualora venga meno la sua qualità di Socio.
  3. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato.
  4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
  5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 9 – Segretario

  1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
    – provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
    – provvede al disbrigo della corrispondenza;
    – è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 10 – Tesoriere

1.  Il tesoriere ha i seguenti compiti:
– predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
– provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
– è a capo del personale.

Art. 11 – Collegio dei revisori dei conti (eventuale)

  1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
  2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
  3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
  4. Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 12 – Collegio arbitrale

  1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
  2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
  3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d’appello di Roma il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 13 – Durata delle cariche

  1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
  2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 14 – Risorse economiche

  1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    – quote associative e contributi dei soci;
    – contributi dei privati;
    – contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
    – contributi di Organismi Internazionali;
    – donazioni e lasciti testamentari;
    – introiti derivanti da convenzioni;
    – rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
    – incassi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni;
    – incassi provenienti da lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza;
    – organizzazione e promozione di attività permanenti e non, di manifestazioni, anche in collaborazione con Istituti, Associazioni ed Enti italiani o di altri Paesi, e creazione al suo interno di divisioni specializzate nelle singole attività. A tal proposito si può avvalere della collaborazione di volontari che prestano la loro opera gratuitamente secondo le disposizioni del Comitato.
  2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal comitato.
  3. Ogni operazione finanziaria è disposta all’occorrenza dal presidente o dal tesoriere. Qualora se ne presentasse la necessità, il Presidente previa autorizzazione dei 3/5 del Comitato, può delegare per iscritto una terza persona ad effettuare operazioni, anche al di fuori del territorio italiano.

Art. 15 – Quota sociale

  1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale (anno solare), non è frazionabile e non ripetibile.
  2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16 – Bilancio o rendiconto

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
  2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
  3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare.

Art. 17 – Modifiche allo statuto

  1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 18 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.  


ATTO  COSTITUTIVO

Il giorno quindici del mese di ottobre dell’anno duemila, si sono riuniti i signori:

1. Miceli Emanuela  [omissis]

2. Tomassi Barbara  [omissis]

3. Sommaruga Susanna   [omissis]

4. Miceli Corrado  [omissis]

5. Cordioli Emanuela  [omissis]

Scopo della riunione è la costituzione di una associazione denominata “MALUBA”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), il cui fine e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato, che costituisce parte integrante del presente atto.

Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il 31 gennaio 2001, i membri del comitato sono:

  1. Miceli Emanuela
  2. Tomassi Barbara
  3. Sommaruga Susanna
  4. Miceli Corrado
  5. Cordioli Emanuela

Presidente viene nominato il signor Miceli Corrado.